|
|

 |
 |
 |
 |
Lo Statuto
STATUTO DEL "CLUB AUTO - MOTO STORICHE CASTIGLIONESE"
ARTICOLO I
E' costituito il "CLUB AUTO - MOTO STORICHE CASTIGLIONESE"
con sede in Castiglione delle Stiviere, Via Chiassi n. 104
e con denominazione:
"CLUB AUTO - MOTO STORICHE CASTIGLIONESE"
in forma abbreviata
"CAMSC"
Il sodalizio non ha scopi di lucro.
ARTICOLO II
Il Club ha per finalità:
A) Incoraggiare e favorire l'acquisto, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione di veicoli definiti d'epoca e/o interesse storico riconosciuto.
B) Promuovere manifestazioni sportive, sfilate, riunioni e mostre - scambi di veicoli e parti di ricambio e/o accessori al fine di facilitare i soci e/o promuoverne la cultura, anche in concomitanza di altre manifestazioni di diversa natura o finalità.
ARTICOLO III
Possono aderire al Club persone fisiche e/o giuridiche che siano possessori od estimatori di automobili - moto-veicoli d'epoca e/o di interesse storico riconosciuto, purchè presentati da almeno due componenti del Club e salvo accettazione del consiglio. L’adesione al Club è a tempo indeterminato e non può essere pertanto essere disposta per un periodo definito essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso dell’iscritto. L’ammissione al Club comporta per l’associato il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi del Club. A tutti gli associati è garantito il diritto di effettiva partecipazione alla vita associativa ed a tutte le attività promosse dal Club, senza differenze di trattamento in merito ai diritti di ognuno nei confronti del Club.
ARTICOLO IV
Le quote sociali annue vengono determinate per ogni anno solare dall'Assemblea Generale. Le quote ed i versamenti degli associati non sono in nessun caso rivalutabili né ripetibili e non sono trasmissibili a terzi né per atto tra vivi, né per causa di morte.
ARTICOLO V
Il Club, per il raggiungimento delle sue finalità aderirà all'Automotoclub Storico Italiano - A.S.I. - e per esso alla Fédération Internazionale des Véhicules Anciens - F.I.V.A. - od altre federazioni riconosciute (CSAI - FISA).
Collaborerà con le società sportive, il Touring Club Italiano, l'Automobil Club Italiano, l'Ente del Turismo, le Autorità Comunali, le società costruttrici di autoveicoli - motoveicoli e tutti i Clubs, riconosciuti in Italia ed all'Estero, che abbiano lo stesso scopo.
ARTICOLO VI
Il Club è retto dai seguenti organi sociali:
- Presidente Effettivo e Vice-Presidente
- Consiglio Direttivo
- Assemblea degli associati
- Collegio dei probiviri
- Revisore
Tutte le cariche sono gratuite.
ARTICOLO VII
Il Presidente Effettivo, ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice-Presidente, è il Capo dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio; il Presidente Effettivo viene nominato dall'Assemblea degli associati.
Il Presidente Effettivo può delegare ai componenti del Consiglio Direttivo od agli aderenti il Club, particolari incarichi e mansioni nell'interesse del Club.
ARTICOLO VIII
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente Effettivo e da otto Consiglieri (tra i quali il Presidente elegge il Vice-Presidente), tutti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
Sono eleggibili i soci iscritti al Club da almeno tre anni e che non coprano incarichi in altri Club federati o non federati ASI.
ARTICOLO IX
Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con almeno la presenza di quattro componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente effettivo o dal Vice-Presidente nei casi previsti dall’art. VII e delibera a maggioranza di voto; in caso di parità, il voto di chi presiede vale doppio.
ARTICOLO X
Alle adunanze del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente Effettivo, possono presenziare con diritto di voto gli aderenti che sono stati delegati ad incarichi particolari.
ARTICOLO XI
In caso di dimissioni di membri del Consiglio, i dimissionari possono essere sostituiti da altri associati e, sino alla scadenza dei due anni di carica del Consiglio Direttivo, con designazione presa dallo Stesso e dal Presidente.
ARTICOLO XII
L'Assemblea degli associati è costituita dalla generalità dei soci; si riunisce su convocazione del Presidente Effettivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno (almeno una volta l'anno), o sia deciso dal Consiglio Direttivo, o sia richiesto per iscritto da almeno un quarto dei soci, almeno un mese prima della data richiesta.
Non sono ammesse deleghe alle assemblee.
L’elezione del Consiglio Direttivo è libera non potendo essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO XIII
Alle assemblee dei soci hanno diritto di partecipare esclusivamente i soci già in regola con la quota annuale.
E' prevista la carica di Presidente Onorario che sarà possibile attribuire a persona di particolare prestigio senza alcun incarico o potere esclusivo.
ARTICOLO XIV
I rendiconti economici e finanziari annuali sulla gestione vengono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea degli associati, con maggioranza semplice, entro tre mesi dalla fine dell'anno solare. Al Club è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO XV
Il collegio dei probiviri, composto da tre persone iscritte al Club da almeno cinque anni, è nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica tre anni. L'assemblea degli associati provvede altresì all'integrazione qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare il numero anzidetto.
È competenza esclusiva del collegio dei probiviri, che decide a maggioranza dei suoi membri, accertare il comportamento dei soci contrario alle norme dello statuto ed alle disposizioni dell'ASI, nonché le loro gravi inadempienze, ed irrogare delle sanzioni che comportino la sospensione fino ad un anno o l'esclusione automatica ed immediata dell'associato dall'associazione.
L'attestazione scritta e motivata da parte del collegio dei probiviri deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è inappellabile.
I probiviri sono tenuti all'obbligo della riservatezza riguardo a tutte le informazioni di cui venissero a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.
ARTICOLO XVI
Il revisore è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri, tra i soci, o utilizzando professionalità esterne all'associazione ed è composto da un membro effettivo ed uno supplente e dura in carica tre anni.
Il revisore controlla l'amministrazione dell'associazione e vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto; verifica, con cadenza trimestrale, la consistenza della cassa e della gestione di tesoreria; esprime il motivato parere sulla proposta di previsione e relaziona sul rendiconto della gestione con l'attestazione di corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione.
ARTICOLO XVII
Le modifiche allo Statuto Sociale possono essere deliberate dall'Assemblea con maggioranza semplice.
ARTICOLO XVIII
Lo scioglimento del Club è deliberato dall’ Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio del Club, con l’obbligo in ogni caso di devolverlo integralmente, qualunque sia la causa di scioglimento, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, all’ A.N.F.F.A.S di Castiglione delle Stiviere, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO XIX
Per quanto non disposto e previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dell' art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Scarica lo statuto in formato pdf (54,8 Kb)
|
 |
|
|